ARTICOLO 1°
E’ costituita in Roma un’Associazione culturale, apolitica, senza fini di lucro denominata “Società Italiana di Ricerche in Chirurgia” ( S.I.R.C.).
ARTICOLO 2°
La Società ha lo scopo di riunire gli studiosi delle Ricerche in Chirurgia al fine di promuovere il progresso delle medesime Scienze nel campo sperimentale,clinico e sociale; di facilitare i rapporti di collaborazione tra i soci; di stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni italiane ed estere; di tutelare il prestigio e gli interessi legittimi degli studiosi delle Ricerche in Chirurgia.
In particolare, la S.I.R.C. si propone di operare in collaborazione con la Società Italiana di Chirurgia, di contribuire alla formazione dei chirurghi e del personale sanitario e di promuovere la realizzazione di strutture intra ed extra universitarie per lo sviluppo delle ricerche in Chirurgia.
ARTICOLO 3°
La Società ha la propria sede amministrativa nella città in cui risiede il Presidente della Società medesima.
ARTICOLO 4°
Il patrimonio della S.I.R.C. è costituito con le contribuzioni dei soci, con i prodotti eventuali della stampa, con donazioni e lasciti che possono pervenire alla Società.
I beni della Società debbono essere trascritti in speciali inventari.
Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione, per le spese di adunanza, per le spese di pubblicazione dei lavori scientifici e di opere didattiche.
Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti debbono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Le somme necessarie ai bisogni della società debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso Istituti di Credito designati dal Presidente della Società.
Alla Società è vietato distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione.
ARTICOLO 5°
La S.I.R.C. è costituita da:
a) Soci fondatori;b) Soci ordinari; c) Soci corrispondenti stranieri; d)Soci onorari.
Soci fondatori
Sono coloro che hanno fondato la Società.
Soci ordinari
Sono, oltre i fondatori, i laureati in Medicina e Chirurgia ed i laureati in Scienze Biologiche i quali conducono ricerche d’interesse chirurgico.
I soci ordinari devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall’Assemblea e hanno diritto ad elettorato attivo e passivo.